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May 21, 2014 |
Giurisprudenza Anatocismo e Usura Conti Correnti | Rilevanza delle Istruzioni di Banca d’Italia per il calcolo del TEG | 

Sentenza Tribunale di Ferrara n. 592/14 del 21 maggio 2014, Est. Dott. Alessandro Rizzieri

In materia di usura bancaria, laddove, le istruzioni della Banca d’Italia applicabili ratione temporis, non prevedessero il computo della CMS nel TEGM, calcolare il TEG secondo un criterio diverso – con inclusione delle CMS – renderebbe quest’ultimo valore non correttamente confrontabile al tasso soglia. Non può pretendersi che la Banca operi in modo difforme dalle istruzioni dell’Organo di Vigilanza.

Il cliente non può dolersi dell’applicazione delle CMS pattuite per iscritto sotto la vigenza della legge 22 dicembre 2011 n.214.

 

Download allegati: Sentenza Tribunale di Ferrara n.592/14 del 21 maggio 2014, Est. Dott. Alessandro Rizzieri

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