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Jul 2, 2014 |
Giurisprudenza Anatocismo e Usura Conti Correnti | Inclusione della CMS nel calcolo del TEG | 

Sentenza Tribunale di Ferrara n. 9297/14 del 2 luglio 2014, Est. Dott. Roberto Vignati

La clausola sulla pattuizione degli interessi anatocistici determinati nell’ammontare, con periodicità trimestrale eguale per ciascuna parte del rapporto, è valida se il rapporto bancario è sorto sotto la vigenza dell’art. 120 TUB modificato dal D.Lgs. n. 342/1999.

"Solo dall’agosto 2009 la Banca d’Italia ha incluso la commissione di massimo scoperto quale elemento da computare nella base di calcolo del Tasso Effettivo Globale, con l’espressa salvezza del pregresso.

È pertanto da escludere l’usurarietà dei tassi d’interesse determinati con l’inclusione della cms, ove pattuiti prima di tale data.”

Download allegati: Sentenza Tribunale di Ferrara n.9297/14 del 2 luglio 2014, Est. Dott. Roberto Vignati

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