Sentenza Tribunale di Milano, 7 ottobre 2014, Est. Dott. Francesco Ferrari
Il Giudice fornisce una interpretazione piuttosto restrittiva in tema di “usura soggettiva” e ribadisce la validità della capitalizzazione trimestrale ove legalmente pattuita. Si sostiene infine che il concetto di reciprocità non attiene all’applicazione delle medesime condizioni “quantitative” agli interessi passivi e attivi ma solo ad una pari periodicità.
I tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillano in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, essendo collegati al rischio imprenditoriale di non riuscire ad ottenere la restituzione di quanto erogato.
Le annotazioni in conto effettuate in conformità agli accordi negoziali non possono essere qualificate.
La pari periodicità della capitalizzazione degli interessi a credito e a debito validamente pattuita prescinde dal risultato “quantitativo”.
La situazione di difficoltà economica finanziaria del cliente non è idonea a dimostrate lo stato soggettivo di approfittamento (usura soggettiva).
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