Sentenza Tribunale di Napoli n. 5949 del 18 aprile 2014, Est. Dott. Massimiliano Sacchi
Viene ribadito che sommare il tasso corrispettivo al tasso di mora è procedura destituita di fondamento giuridico e che la Cassazione, con la nota sentenza 350/2013, non ha affatto inteso sancire un simile principio.
“Salvo pattuizioni contrarie, gli interessi di mora si applicano in sostituzione dei corrispettivi.
È priva di pregio la deduzione di usurarietà di un contratto di mutuo fondata sulla somma aritmetica di interessi di mora ed interessi corrispettivi. Dalla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/13, infatti, non può desumersi il principio secondo cui interessi moratori e corrispettivi vadano sempre sommati tra di loro, al fine di verificare il superamento della soglia dell'usura.”
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