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Jun 30, 2013 |
Giurisprudenza Usura su Finanziamenti | Usura Sopravvenuta | 

Sentenza Tribunale di Napoli n. 8740/13 del 30 giugno 2013, Est. Dott. Attanasio

La sentenza è estremamente interessante per un duplice motivo. Infatti, da un lato rappresenta una delle prime applicazioni di merito della Cassazione 602/2013 in tema di usura sopraggiunta e dall’altro offre una puntuale e interessante interpretazione della sentenza stessa.

 I contratti stipulati prima della L. 108/96 – i cui rapporti ancora pendano – sono comunque leciti (tranne che non fossero illeciti già secondo le anteriori regole) anche se detti rapporti, nel loro funzionale sviluppo, superino poi i sopravvenuti tassi soglia (usura sopravvenuta). Ne deriva, in pratica, che i mutui ancora in corso, stipulati anteriormente al 02/04/1997, non vengono colpiti da nullità nonostante la successiva eccedenza rispetto alle nuove soglie usurarie ma ne deriva che gli interessi debbano, dall’entrata in vigore delle soglie usura, armonizzarsi con le nuove disposizioni di legge tramite il meccanismo sostitutivo dell’art. 1319 c.c. Non si applicano così, in caso di superamento successivo, le sanzioni ex art. 1815 c.c. e 644 c.p.

“Come è noto, quanto al I comma dell’art. 1 della Legge n. 24 del 28 febbraio 2001 di interpretazione autentica della legge 108/96, sgombrando il campo da ogni dubbio interpretativo e ritornando all’idea dell’usura come reato istantaneo, il legislatore, ai fini dell’applicazione degli art. 644 c.p. (illecito penale) e 1815 II comma c.c. (nullità civilistica della clausola usuraria e non debenza degli interessi), ha stabilito che siffatti accessori s’intendono usurari nel momento in cui “sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. In tal modo, avendosi riguardo – sul piano sanzionatorio – alla sola fase genetica (promessa o convenzione) e non anche a quella funzionale (relativa cioè al momento del pagamento), si esclude senz’altro, l’incidenza dei tassi soglia sulla validità dell’originario titolo negoziale ante 108/96: sicché viene così bandita la configurabilità del reato (nel penale) e della nullità (nel civile) rispetto ai contratti stipulati prima della nuova disciplina, pur se i conseguenti rapporti, ancora in corso, eccedano poi, tuttavia, le predette soglie usurarie.” Per tale motivo, il Giudice di merito prosegue stabilendo. “Ciò dunque a contrario conferma che i contratti stipulati prima della L. 108/96 – i cui rapporti ancora pendano – sono comunque leciti (tranne che non fossero illeciti già secondo le anteriori regole) pur se detti rapporti, nel loro funzionale sviluppo, superino poi i sopravvenuti tassi soglia. Ne deriva, in pratica e per quanto qui interessa, che i mutui ancora in corso, stipulati anteriormente all’accennata riforma, non vengono colpiti da nullità nonostante la successiva eccedenza rispetto alle nuove soglie usurarie. … Nella specie, al di là del nomen iuris che si preferisce adottare (ma sembra sia preferibile parlare di inefficacia sopravvenuta, in parte qua, delle porzioni di interessi eccedenti le soglie usurarie fissate a partire dal 02/04/1997 (data in cui la L. 108/96 diviene esecutiva con la pubblicazione delle prime soglie usura), può appunto affermarsi che gli interessi debbano da tale data armonizzarsi con le nuove disposizioni di legge. In particolare … ne discende che è valido il mutuo stipulato ante L. 108/96 e che, tuttavia, a decorrere dal 02/04/1997…, la porzione di rapporto moroso non ancora esaurita debba tale momento appunto confrontarsi con le soglie usurarie fissate dalla legge, da cui la prima può essere sostituita attraverso il meccanismo di cui  c.c…. In definitiva, un cospicuo orientamento di legittimità evidenzia in sostanza, a ben vedere, che – ferma la ribadita validità del contratto stipulato ante L. 108/96 – la porzione di rapporto tuttavia non ancora esaurita all’entrata in vigore della nuova legge debba soggiacere, ex nunc, all’applicazione delle sopravvenute soglie usurarie, divenendo inefficaci le eccedenze illegali. Tutto ciò premesso, è stato da ultimo più esplicitamente ribadito e confermato da Cass. N. 602/13”.

Download allegati: Sentenza Tribunale di Napoli n.8740/13 del 30 giugno 2013, Est. Dott. Attanasio

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