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Jan 19, 2016 |
Giurisprudenza Anatocismo e Usura Conti Correnti | Delle rimesse solutorie |
Sentenza Tribunale di Ortona del 19 gennaio 2016, Est. Giudice Turco
Non rappresentando il castelletto in difetto di elementi contrari, una forma di utilizzazione del credito, la stessa non rientrerebbe nella qualificazione di rimesse.
Il castelletto di sconto non può essere assimilato all’apertura di credito, tanto è vero che in tema di azione revocatoria qualificando la giurisprudenza quali atti solutori, “i versamenti eseguiti dal fallito sul conto nella parte eccedente l’apertura del credito”.
Download allegati: Sentenza Tribunale di Ortona del 19 gennaio 2016, Est. Giudice Turco
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