Sentenza Tribunale di Padova n. 9127/14 del 9 marzo 2016, Est. Bertola
Nella determinazione del Teg effettivo l’addebito trimestrale della commissione di massimo scoperto deve essere considerata, indipendentemente dalle Istruzioni fornite da Banca d’Italia ante-2009.
“La consulenza tecnica d’ufficio ha rilevato il superamento del tasso soglia in molteplici trimestri (…) l’unico metodo corretto di calcolo del teg è quello che fa inclusione di tutti i costi e le spese, commissione di massimo scoperto compresa, a prescindere da quello che dica la Banca d’Italia che infatti, dopo la nota sentenza della Cassazione penale del 2009, ha prontamente incluso la commissione nel calcolo del tasso almeno fino a quando la legge 2/2009 non ha mutato la natura o la struttura della CMS”
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