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Oct 31, 2014 |
Giurisprudenza Anatocismo e Usura Conti Correnti | Inclusione della CMS nel calcolo del TEG | 

Sentenza Tribunale di Torino n. 2337/14 del 31 ottobre 2014, Est. Dott. Enrico Astuni

Il Giudice stabilisce che la CMS debba essere conteggiata ai fini della determinazione del TEG contrariamente alle indicazioni di Banca d’italia precedenti il 2009.

L’estensore così si esprime:

 “La c.m.s. deve essere compresa nel calcolo del TEG. Ciò non soltanto dall’1.1.2010 (prima rilevazione fatta in base alle Istruzioni della Banca d’Italia dell’agosto 2009), ma anche per il tratto anteriore, come commissione manifestamente collegata all’erogazione del credito e quindi rilevante per la determinazione del tasso usurario, secondo la definizione datane dall’art. 644 c.p., ancor prima della superflua, non innovativa previsione dell’art. 2-bis comma 2 del d.l. 29.11.2009 n. 185 (conv. in legge 28.1.2009 n. 2).”

Download allegati: Sentenza Tribunale di Torino n.2337/14 del 31 ottobre 2014, Est. Dott. Enrico Astuni

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