Sentenza Tribunale di Torino n. 27733 del 17 settembre 2014, Est. Dott. Enrico Astuni
Dal Tribunale di Torino arriva l’ennesimo stop alla pretesa di cumulare il tasso corrispettivo al tasso di mora ed un pronunciamento netto in tema di anatocismo nell’ammortamento alla francese: si stabilisce infatti che la metodologia di determinazione dell’interesse secondo lo sviluppo alla francese non include alcuna forma di anatocismo, illegittimo ai sensi dell’art. 1283 c.c. in quanto non vi è alcuna capitalizzazione degli interessi. Né secondo il Giudice vi è anatocismo derivante dall’applicazione degli interessi di mora alla rata scaduta (e di conseguenza anche alla quota di interessi corrispettivi in essa compresi) qualora il meccanismo di produzione degli interessi moratori sia validamente pattuito ai sensi della delibera CICR 9/2/2000.
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