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May 21, 2014 |
Giurisprudenza Anatocismo e Usura Conti Correnti | Rilevanza delle Istruzioni di Banca d’Italia per il calcolo del TEG | 

Sentenza Tribunale di Torino n. 3783/14 del 21 maggio 2014, Est. Dott. Bruno Conca

In materia di usura bancaria, quando la capitalizzazione trimestrale sia legittimamente pattuita, come da Delibera CICR del 09.02.2000, l’impatto di quest’ultima non può essere computato nel TEG, proprio perché l’interesse è capitalizzato, id est imputato a capitale, di tal che una diversa prospettazione è inficiata nel metodo, prima che nel merito.

 "Non può sostenersi il superamento del tasso soglia antiusura per effetto dell’inclusione della Commissione di Massimo Scoperto nel TEG, di contro alle direttive della Banca d’Italia antecedenti al 2009 (applicabili ratione temporis), atteso che l’istituto di credito non può discostarsi dalle istruzioni del suo organo di vigilanza.

La ritenuta illegittimità delle dette direttive – che peraltro si riscontra in alcune pronunce della Corte di Cassazione – porrebbe la Banca in una condizione obiettivamente inesigibile: ieri costretta a disattendere quanto stabilito - a torto o a ragione ma, certo, in modo non manifestamente illegittimo – dall’organo di vigilanza, per non essere oggi, a seguito di una sopravvenuta giurisprudenza di legittimità, tacciata di applicazioni sostanzialmente usurarie.

Quando la commissione di massimo scoperto sia lecitamente pattuita, in maniera determinata o determinabile, non può sostenersi che questa sia priva di causa. Non pare corretto, infatti, scrutinare il requisito causale in relazione alla singola clausola di un contratto, specie allorquando essa non palesi alcuna autonomia rispetto al regolamento negoziale complessivo in cui s’iscrive. In tale prospettiva, anche la c.m.s. acquisisce una valenza causale, quale componente complessiva del costo del finanziamento, sub specie dell’intensità di utilizzo della provvista disponibile.

La questione dell’antergazione o postergazione dei giorni valuta, per fattispecie antecedenti al D.Lgs. Tremonti ter del 25.06.2009 ed alla Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento (recepita con D.Lgs. 11/2010) è da intendersi posta praeter legem, con la conseguenza che non può di per sé affermarsi l’illegittimità di qualsivoglia prassi bancaria in tal senso.

È inammissibile l’azione di ripetizione di quanto illegittimamente addebitato dalla Banca per contratti di fido, qualora non vi sia evidenza della chiusura del conto corrente.”

 

Download allegati: Sentenza Tribunale di Torino n.3783/14 del 21 maggio 2014, Est. Dott. Bruno Conca

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