Sentenza Tribunale di Varese, n. 413/16 del 26 aprile 2016, Est. Longobardi
Sebbene interessi moratori e corrispettivi abbiano funzione diversa, gli interessi moratori sono suscettibili di essere etichettati come usurari.
“(…)In sostanza, quindi, anche la soluzione di raffrontare il tasso degli interessi moratori con un tasso soglia specifico, seppure più condivisibile, non trova giustificazione sul piano propriamente giuridico (…). Deve pertanto concludersi che fino a quando non verrà commissionata dal Ministero delle Finanze una rilevazione del TEGM specifico per gli interessi di mora , per questi ultimi non risulti possibile procedere ad una qualificazione in termini “oggettivi” dell’interesse usurario, ferma restando la possibilità che tali interessi possano essere riconosciuti comunque come usurari i chiave soggettiva, ossia là dove, richiamando quanto dettato dall’art. 644c.p., si dimostri che detti interessi siano pattuiti in termini tali da creare una sproporzione delle prestazioni, con approfittamento delle condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del debitore”
Download allegati: Sentenza Tribunale di Varese, n.413/16 del 26 aprile 2016, Est. Longobardi