Sentenza Tribunale di Venezia n. 2163 del 15 ottobre 2014, Est. Dott.ssa Gabriella Zanon
La sentenza sancisce il principio di separazione tra la clausola degli interessi corrispettivi e quella che disciplina gli interessi di mora, ribadendo che in caso di pattuizione usuraria del tasso di mora, gli interessi corrispettivi sono comunque dovuti e non sono da considerarsi nulli ex art. 1815 c.c.
L’eventuale usurarietà del tasso degli interessi moratori renderebbe nulla la sola clausola relativi a questi ultimi.
Il Giudice così riferisce:
“Gli interessi moratori sono previsti e disciplinati da una diversa ed autonoma clausola rispetto a quella degli interessi corrispettivi.
La declaratoria di nullità ex art. 1815, 2° comma, per pattuizione usuraria potrebbe allora investire solo tale specifica ed autonoma clausola.”
L’interesse capitalizzato non può essere computato ex se nel tasso d’interesse usurario – sia pure nella dizione omnicomprensiva dettata dall’art.644 cp – in quanto l’anatocismo viene conseguito mediante capitalizzazione degli interessi a debito non pagati. La capitalizzazione trimestrale degli interessi legittimamente pattuita non può essere conteggiata ai fini del TEG essendo ormai capitale e non interesse o voce di costo periodico. L’assorbimento dell’interesse passivo nel capitale esclude la computabilità dello stesso fra le voci di costo periodico del finanziamento, appunto perché, una volta capitalizzato, l’interesse non è più tale.
L'azione di ripetizione dell'indebito non è ammissibile ove il conto corrente sia in corso.”
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