Sentenza Tribunale di Verona del 9 dicembre 2013
Per i rapporti ante legge n.2/2009, ragioni logico-matematiche, oltre che giuridiche, ostano all’inclusione nel Tasso Effettivo Globale della commissione di massimo scoperto, la cui rilevanza ai fini della normativa antiusura va negata.
L’osservanza, da parte degli operatori creditizi, dei tassi soglia individuati secondo le rilevazioni effettuate dalla Banca d’Italia deve ritenersi automaticamente rispettosa del precetto penale di cui all’art.644 cp. Una diversa interpretazione, infatti - seppur avallata da qualche pronuncia della Cassazione Penale - appare lesiva del principio nullum crimen sine lege, posto che la norma incriminatrice dell’art.644 cp si implementa contenutisticamente della regola via via enucleata dai decreti ministeriali di recepimento delle menzionate rilevazioni dell’istituto di vigilanza.
In via transitoria, la soglia usuraria soggiace alla metodica di rilevazione fissata in precedenza dai decreti ministeriali recettivi delle rilevazioni trimestrali dalla Banca d’Italia.”