Sentenza Tribunale di Verona n. 12358 del 28 aprile 2014, Est. Dott. Mirenda
Il Giudice conferma l’orientamento contrario alla sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora ed afferma inoltre che gli interessi moratori, costituendo onere puramente accidentale, non rilevano ai fini della determinazione del tasso effettivo da confrontarsi con la soglia usura.
Nella sentenza si riporta quanto segue:
“In materia di usura bancaria, non rileva il cumulo degli interessi corrispettivi ultralegali con gli interessi moratori, ai fini del raffronto al tasso-soglia.
Gli artt.644 cp e 1815 cc- insuscettibili di interpretazione analogica – fanno chiaro riferimento alle prestazioni di natura “corrispettiva” gravanti sul mutuatario, legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale.
Restano, così, escluse le prestazioni accidentali, sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di “moral suasion” finalizzata al corretto adempimento del contratto.”
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