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Jun 10, 2016 |
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Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 688/16 del 10 giugno 2016, Est. Enza Foti

Laddove l’originario contratto di apertura di credito in conto corrente presenti un rinvio agli usi su piazza per le clausole che regolano la determinazione degli interessi passivi, tali clausole sono da ritenersi nulle perché indeterminate ed indeterminabili.

“(..) in conclusione, la clausola contrattuale in esame, deve ritenersi del tutto generica e conseguentemente, non idonea a costituire valida pattuizione degli interessi ultra legali ex. Art. 1284 c.c.”

Download allegati: Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.688/16 del 10 giugno 2016, Est. Enza Foti

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