Sentenza del Tribunale di Brescia n. 561, del 23 febbraio 2017, Est. Dott. Magnoli
Tasso mora sostitutivo e non aggiuntivo rispetto al tasso corrispettivo. La non determinazione dell’Euribor non comporta invalidità delle clausole pattuite contrattualmente. Il criterio di determinazione del mutuo c.d. alla francese non realizza alcun anatocismo
È errata la tesi secondo cui il tasso di mora si aggiunga anziché si sostituisca al tasso corrispettivo pattuito. Ricompresa nel contratto, la clausola di determinazione dell’interesse moratorio è autonoma e ben distinta da quella di determinazione dell’interesse corrispettivo. La conseguenza: non è possibile alcuna trasformazione del mutuo da oneroso a gratuito a seguito dell’eventuale invalidità della clausola relativa al tasso moratorio, resta valida e pienamente efficace la clausola dell’interesse corrispettivo.
Le singole clausole pattuite in contratto restano valide anche nel caso in cui si verifichi indeterminatezza del tasso. E’ il caso di rilevare che nella specie il tasso Euribor è considerato in contratto in via parametrica, quale dato di fatto esterno.
Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata, se contrattualmente stabilito, produce interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento, su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
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