Sentenza del Tribunale di Brindisi, n. 625/07 del 18 luglio 2007, composizione collegiale
Nel caso di contratti aventi ad oggetto la negoziazione di strumenti derivati con tipologia “put”, fanno capo all’istituto di credito i seguenti obblighi informativi: 1. Tipo di merce opzionabile; 2. Strike price; 3. Premio di opzione. La mancanza anche solo di uno degli elementi sovra citati, determina l’indeterminatezza dell’accordo negoziale, indeterminatezza che per altro non permette alla controparte la valutazione dei titoli acquisiti. Ne consegue la nullità del contratto di causa per contrasto con le previsioni dettate dagli art.li 1346-1325-1418 del c.c.
“L’istituto di credito è soggetto ad obblighi informativi più astringenti di quelli generici, la qual cosa deriva dalla particolare natura dei contratti in esame, i quali presentano un elevato grado di rischio ed espongono il risparmiatore ad una perdita potenzialmente illimitata del capitale investito. Inoltre, spesso l’aderente all’investimento è spesso un soggetto privo di cognizioni tecniche necessarie per operare in un settore specializzato quale quello dei mercati mobiliari..(…) Per tali ragioni il Collegio ritiene che le norme regolanti i servizi di investimento di prodotti finanziari, in quanto volte alla tutela sia del singolo investitore, sia dell’intero mercato dei valori mobiliari, abbiano natura e portata di norme imperative. Ciò in definitiva implica non derogabilità a norme “imperative” in applicazione del meccanismo delle nullità virtuali ricavabili dal combinato disposto dagli art.li 1418-1343 del c.c.”
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