Sentenza del Tribunale di Chieti n. 74 del 16 Marzo 2017, Est. Turco
Nullità del contratto con obbligo di restituzione della sola quota capitale per la parte opponente qualora il contratto risulti sottoscritto solo dalla parte finanziata
Il Tribunale di Chieti si pronuncia in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", stabilendo che la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta realizza un perfezionamento del contratto con effetti "ex nunc" e non "ex tunc", essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano. La domanda di nullità proposta dalla opponente, esprimendo una volontà opposta al vincolo contrattuale, non può far ritenere perfezionato il contratto con la successiva produzione in giudizio dalla parte finanziata. Da ciò ne deriva la nullità del contratto, con obbligo per la parte opponente di restituire la sola quota capitale, oltre interessi legali detratte le somme fino ad ora corrisposte.
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