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Oct 11, 2017 |
Il tasso di mora non comporta l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi | 

Sentenza del Tribunale di Como dell’ 11 Ottobre 2017, Est. Alessandro Petronzi

Gli interessi moratori sono rilevanti ai fini della valutazione della usurarietà.
Sono privi di efficacia le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia che prevedono in presenza di interessi moratori i TEG medi pubblicati siano aumentati di 2,1 punti.
L’usurarietà colpisce esclusivamente gli interessi moratori.

Anche gli interessi moratori sono rilevanti ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi di interessi previsti da un contratto di finanziamento (ex pluribus Cass. 5286/2000, Cass. 14899/2000, Cass. n. 350/2013, Cass. n. 5598/2017). 

Sull’orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione penale con la sent. n. 46669/2011, le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritti e obblighi e, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante nei confronti degli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia nemmeno quale mezzo di interpretazione. Nel caso de quo è priva di efficacia il documento contenente i “Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura”, pubblicato dalla Banca d’Italia nel luglio 2013 che prevede, una specifica soglia in presenza di interessi moratori in base alla quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti. Il TEG applicato alla singola operazione va quindi accertato dal Giudice unicamente sulla base dell’art. 644 c.p. e, ove presenti, di eventuali disposizioni di legge aventi pari forza normativa (cfr. App. Milano n. 3238/2013; App. Milano n. 1070/2014; App. Torino 20.12.2013). Sulla base dell’orientamento sopra richiamato, si ritiene quindi che la determinazione del tasso soglia utilizzato al fine di rilevare l’usurarietà o meno degli interessi di mora non è quello indicato nelle istruzioni/circolari pubblicate dalla Banca d’Italia, in quanto non aventi portata derogatoria né integratrice della norma sopra indicata, ma quello stabilito nei Decreti Ministeriali emanati dal Ministero dell’Economia, pubblicati ogni trimestre sulla Gazzetta Ufficiale.

Il superamento del tasso soglia colpisce solo il tasso di mora, la pronuncia di nullità riguarda unicamente la clausola relativa agli interessi moratori ex art. 1419 c.c., con conseguente diritto del mutuatario alla restituzione dei soli interessi moratori usurari effettivamente corrisposti e non dovuti.

Download Allegati: Sentenza del Tribunale di Como dell’11 Ottobre 2017, Est. Alessandro Petronzi

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