Sentenza del Tribunale di Frosinone n. 16936 del 10 Marzo 2017, Est. Maria Ciccolo
Illegittimità anatocismo bancario nei contratti “uso piazza” anteriori alla delibera Circ 09/02/2000. Non è sufficiente la sola pubblicazione dell’adeguamento alla delibera Circ nella Gazzetta Ufficiale, ma occorre necessariamente la prova della pattuizione di nuova regolamentazione degli interessi con comunicazione al correntista
Dichiarata la nullità della clausola contrattuale che consente la capitalizzazione trimestrale, e posto che il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 cod. civ. impedirebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale, gli interessi a debito del correntista devono infatti essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione. Nel caso di specie, la banca convenuta ha dato atto di aver depositato in comparsa prova dell’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di adeguamento alla delibera C.I.C.R. del 2000, ma non rinvenendo tale documento nel fascicolo, non si ha alcuna prova dell’avvenuto adeguamento in quanto non vi è prova che tale avviso sia stato effettivamente comunicato al correntista. Inoltre, nella pattuizione modificativa delle condizioni economiche del rapporto intervenuta in data 7/4/2000 non vi è traccia di una nuova regolamentazione anche della periodicità di capitalizzazione pattuita nel 1992.