Sentenza del Tribunale di Genova, 12 maggio 2016 del Est. Rossella Silvestri
La parte attrice chiede la condanna delle somme indebitamente percepite in ordine ai rapporti di conto corrente. In particolare chiede la nullità sia dei patti contrattuali non conformi alla L. 154 del 1992, art. 3, sia dei patti che fissano la misura in tassi così elevati da superare la soglia usura. Il giudice respinge le domande della parte attorea, richiamando la non retroattività delle previsioni legislative vigenti al momento della stipula (il contratto è stato sottoscritto nel 1989).
“Premesso in diritto:
-che l’obbligo della forma scritta per i contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari è stato imposto dalla L. 154 del 1992, art.3, disposizione che ha acquistato efficacia, in virtù di quanto stabilito dalla legge citata, 120 giorni dopo l’entrata in vigore della legge medesima;
- che le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che quantificano gli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia usura non sono retroattive, pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l’inefficacia ‘ex nunc’ rilevabile solo su eccezione di parte (…) Quanto al conto corrente sottoscritto l’anno 1989 si richiama quanto sopra osservato circa le previsioni legislative vigenti al momento della stipula”.
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