Sentenza del Tribunale di Milano n. 1948 del 15 febbraio 2017, Est. Dott. Viola Nobili
Va dichiarata la nullità delle clausole anatocistiche contenute nei contratti bancari di conto corrente sottoscritti prima dell’entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000, come delle clausole prevedenti interessi ultralegali facenti rinvio ai cosiddetti “uso piazza”. Si definisce l’onere della prova a carico di chi solleva l’eccezione di prescrizione
La capitalizzazione trimestrale effettuata dall’Istituto di credito nel corso del rapporto bancario non è legittima se non risulta essere espressa da pattuizione contrattuale.
Il rinvio all’uso piazza nell’ambito dei rapporti di diritto bancario, non è ammesso in quanto non si tratta di usi normativi ma di meri usi negoziali che possono integrare e non disciplinare in toto la fattispecie negoziale.
Nel caso sia provata l’esistenza dell’apertura di credito, deducibile anche dagli estratti conto prodotti in giudizio con riferimento all’applicazione di tassi differenti nella medesima liquidazione, ma non provato il limite della stessa, tutte le poste dovranno ritenersi ripristinatorie, quindi ripetibili e conseguentemente andrà rigettata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca.
Download alllegati: Sentenza del Tribunale di Milano n. 1948 del 15 febbraio 2017, Est. Dott. Viola Nobili