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Mar 7, 2017 |
Giurisprudenza Anatocismo e Usura Conti Correnti | Altro | 

Sentenza del Tribunale di Modena n. 391 del 07 Marzo 2017, Est. Antonella Rimondini

Il correntista che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate alla banca deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ovvero l’esecuzione della prestazione e l’inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo della stessa

La mancata produzione del negozio di conto corrente e degli estratti conto completi va a scapito dell’attrice, poiché trattandosi del soggetto che agisce in ripetizione, è la parte gravata dal relativo onere probatorio. Né si può ritenere che tale omissione possa essere sanata accogliendo la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto “non può essere ordinata l'esibizione di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa”, difatti il presupposto per l’emanazione di tale ordine è che la parte si trovi nell’impossibilità di produrre essa stessa in giudizio i documenti. Il correntista ha, pertanto, l'obbligo di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale.

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