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Mar 10, 2015 |
Orientamento Contrario | 

Sentenza del Tribunale di Padova n. 281/15 del 10 marzo 2015, Est. Dott. Giorgio Bertola

Sommare il tasso convenzionale a quello moratorio è una valutazione di carattere personale del tutto fantasiosa

“Gli attori citano in giudizio la convenuta per un mutuo a tasso variabile, evidenziando l’usura del tasso fin dal momento della sua stipula. Per corroborare questa deduzione asserivano che con la sentenza n. 350 del 2013, la Corte di Cassazione avesse affermato che, ai fini della verifica dell’usurarietà dei tassi, il tasso di mora ed il convenzionale andassero sommati”. Gli interessi di mora vanno tenuti in conto per valutare se le pattuizioni siano o meno legittime ma che le due voci debbano essere aggregate è fantasiosa interpretazione della parte che non trova alcun riscontro. Avvalorare tesi contraria, sarebbe sintomo di inescusabile ignoranza del dettato normativo e dell’evoluzione della giurisprudenza. “Fortunatamente la Cassazione non ha mai affermato una simile mostruosità poiché dalla citata decisione è possibile evincere che il tasso di mora deve essere tenuto in conto ai fini della valutazione della usurarietà e ciò vuol dire che il Giudice deve verificare se, il tasso corrispettivo il moratorio singolarmente considerati, superino o meno il tasso di soglia non potendosi escludere dalla verifica il moratorio, come era opinione seppur isolata, presente prima di quella decisione”

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