Sentenza del Tribunale di Treviso n. 1755 del 30 giugno 2016, Est. Dott. L. Munaro
La clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi pattuita sul rapporto di apertura di credito in conto corrente nei periodi ante 22.04.2000, deve essere dichiarata nulla in conseguenza di ciò, gli interessi a debito a carico del correntista debbono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.
“(…) nel caso di specie sono stati anche esclusi gli addebiti per le commissioni di massimo scoperto e commissioni sostitutive, in quanto dall’analisi della documentazione agli atti non risulta la sussistenza di pattuizioni specifiche tali e per cui l’oggetto di tali negozi sia determinabile. In assenza della necessaria base negoziale, gli addebiti relativi risultano privi di giustificato motivo.”
Sentenza del Tribunale di Treviso n. 1755 del 30 giugno 2016, Est. Dott. L. Munaro