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Nov 25, 2016 |
Orientamento Contrario | 

Sentenza del tribunale di Bergamo, n. 3114/2016 del 25 novembre 2016, est. Dott. C. Masetti

Gli interessi moratori rilevano ai fini dell’usura ed il tasso da prendere in considerazione per la definizione dell’usurarietà è quello stesso fissato dalla legge per gli interessi corrispettivi, importante per la verifica del superamento dell’usurarietà dei tassi è il non cumulo tra gli stessi.

“..(..) ai fini del superamento del tasso soglia si devono considerare senza sommarle tutte le componenti legate credito e quindi anche gli interessi moratori”

Download allegati: Sentenza del tribunale di Bergamo, n. 3114/2016 del 25 novembre 2016, est. Dott. C. Masetti

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