Sentenza del tribunale di Torino n. 3596 del 27 aprile 2016, Est. Astuni
Il sistema della legge anti-usura, la 108/96 non riconosce funzionalità diversa degli interessi moratori e degli interessi corrispettivi, né intende precludere una pattuizione penale nel caso di mancato pagamento.
La funzionalità è semmai quella di porre un limite massimo e perentorio, entro cui commisurare i costi del credito relativi ad ogni criticità presente o futura. Il presidio imperativo è sulle pattuizioni eccedenti il limite, difatti se pattuite oltre tale limite, queste sono considerate usurarie. In virtù di quanto detto ai fini del superamento del tasso soglia, debbono esclusivamente considerarsi i TEGM pubblicati nei D.M. pro tempore vigenti, incrementati degli ordinari coefficienti senza dar luogo ad alcuna maggiorazione.
(..) “ciò ancorchè un’indagine statistica ai fini conoscitivi, condotta dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio Italiano dei cambi, nel lontano 2002, abbia rilevato che è, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione per i casi di ritardato pagamento è in media pari al 2,1%”.
Vi è un’evidente incompatibilità con i fondamenti della legge n.108.
In seconda battuta la sentenza volge a rimarcare l’insussistenza dell’anatocismo nel piano di ammortamento alla francese in quanto l’anatocismo non è collegato al regime di capitalizzazione sul quale si fonda la metodologia, ma quando vi è la produzione di interessi scaduti sugli interessi. Nel mutuo può esservi produzione di interessi scaduti su interessi ulteriori solo con riguardo agli interessi moratori sulla quota dei corrispettivi se questi vengano applicati sulla rata scaduta e rimasta insoluta. Resta da aggiungere che siffatto anatocismo è consentito dalla delibera CICR art. 3 in deroga al 1283 c.c. sempre che ciò sia previsto in contratto.
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