Sezioni Unite Corte di Cassazione, Ordinanza n. 15593/2014 del 09/07/2014
La giurisdizione della Commissione tributaria è regolata dai Decreti Legislativi n. 545 e 546 del 31 dicembre 1992. Ad oggi tale giurisdizione comprende: tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere o specie.
Ciò determina che in linea di principio alle commissioni tributarie sono devolute tutte le lite relative ai tributi, comprese le sovraimposte, le addizionali e le misure cautelari.
Nel dibattito in corso è intervenuta l’Ordinanza della Cassazione a sezioni unite del 9 luglio 2014 n. 15593.
La vicenda oggetto della decisione trae origine dalla richiesta di risarcimento ad Equitalia Spa dei danni patiti a seguito di un provvedimento di fermo ritenuto illegittimo.
Nel caso di specie la Corte ha stabilito che se la domanda del contribuente ha ad oggetto un comportamento asseritamente illecito della pubblica amministrazione la controversia deve essere attribuita alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria poiché la stessa riguarda una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario.
In base a tale Ordinanza, l’azione da esperire presso il giudice ordinario è quella dell’accertamento delle illegittimità con conseguente rideterminazione delle somme dovute previa detrazione di quanto corrisposto in più del dovuto. In tali casi il termine non è quello dei 60 gg. per i tributi o 40 per i contributi ma segue quello ordinario stabilito per fatto illecito o indebito arricchimento.
Comunque, la questione è del tutto nuova ed inesplorata e non risultano pronunciamenti giurisprudenziali di merito sul tema.
“Tuttavia, nella fattispecie, la domanda proposta dal C. non investe il rapporto tributario (requisito necessario per configurare la giurisdizione tributaria, al fine di evitare la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali: Cass., sez. un., nn. 20323 del 2012, 3773 del 2014), ma ha ad oggetto il comportamento asseritamente illecito – causa del danno lamentato – tenuto dal concessionario nella fase successiva all’emissione del provvedimento di fermo, del quale non è chiesto l’annullamento per ragioni attinenti al credito tributario: sicché il giudizio attiene ad una posizione di diritto soggettivo del tutto indipendente ed avulsa dal rapporto tributario e rientrante, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr., per un caso analogo, Cass., sez. un., n. 14506 del 2013).
Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.”
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