Tribunale Bari, sentenza n.5368 del 29 novembre 2017. Pres. Magaletti
Esclusione anatocismo e valute in mancanza di pattuizioni di forme contrattuali e in assenza di alcuni estratti conti
Non appare fondata l’eccezione sollevata dalla convenuta secondo la quale l’omessa produzione in giudizio del contratto di conto corrente di alcuni estratti conto da parte dell’attore non consentirebbe la ricostruzione del saldo. Per quanto attiene al contratto deve rilevarsi che l’omessa produzione dello stesso non esclude che la prova della nullità delle clausole contenenti le condizioni economiche contestate dall’attore mentre per quanto attiene all’omessa produzione di alcuni estratti conto non esclude la possibilità di espletare una Ctu diretta alla rideterminazione del saldo mediante operazioni di raccordo tra l'ultimo saldo finale disponibile ed il primo saldo iniziale disponibile. Va esclusa altresì l’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi per l’intera durata del contratto in quanto, stante la nullità ab origine della capitalizzazione trimestrale l’applicazione a partire dal 2000 della capitalizzazione trimestrale reciproca deve ritenersi meno favorevole al correntista sicché per la validità della relativa clausola era necessario che fosse concordata per iscritto. Analoghe considerazioni valgono per quanto attiene al calcolo delle valute, per il quale correttamente è stata utilizzata la data di operazione per la ricostruzione del conto
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