Tribunale Forlì, sentenza n. 526 del 20 Giugno 2018. Est. Carmen Giraldi
In assenza della dimostrazione di forma scritta, gli interessi devono essere calcolati in riferimento all’ex art.117 Tub e nulla è dovuto a titolo di commissioni di massimo scoperto.
In assenza della dimostrazione di accordi in forma scritta dei tassi calcolati dalla Banca o anche di documenti di sintesi, per il calcolo degli interessi debitori e creditori, si deve applicare il tasso nominale minimo e massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione, ex art. 117, comma 7 Tub.
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