Tribunale Regionale della Campania, Sez. VI Sent. n. 3820/2015 del 17/07/2015
Il contribuente può sempre richiedere copia della cartella di pagamento ad Equitalia che è obbligata per legge alla sua conservazione
Il TAR di Napoli, con questa sentenza, verte sul diritto di accesso agli atti amministrativi, riconosciuto dagli articoli 22 e successivi della legge 241/1990, nel rispetto del principio di trasparenza e imparzialità dell’attività amministrativa. Il diritto di accesso è essenziale nei confronti di chi ha un interesse personale, poiché consente la comprensione dei provvedimenti emessi dall’amministrazione al fine di poter conoscere i presupposti e poterli nell’eventualità contestare se viziati da illegittimità.
Non sarebbe possibile considerare la circostanza secondo cui l'originale della cartella sarebbe unico ed essendo stato oggetto di notifica all'interessato, non sarebbe più nella disponibilità dell'agente intimato, in quanto l'oggetto della richiesta di accesso è la copia della cartella di pagamento estraibile dagli archivi informatici in cui deve essere custodita per legge. L’art 26, comma 4 del d.p.r. n. 602/1973 obbliga i concessionari della riscossione a conservare per cinque anni copie delle cartelle con relazione dell’avvenuta notifica e a farne esibizione su richiesta del contribuente, che vanta un diritto concreto di conoscenza delle cartelle esattoriali.
L’estratto di ruolo risulta insufficiente per la verifica degli importi dovuti dato che la cartella di pagamento e l’estratto di ruolo sono documenti differenti
Inoltre è da evidenziare che la cartella di pagamento e l’estratto di ruolo sono documenti differenti in quanto la cartella esattoriale, prevista dall’art 25 d.p.r. 602/1973 è un documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli diverso dall’estratto di ruolo, il quale risulti anche insufficiente.
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