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Aug 7, 2017 |
Giurisprudenza | Giurisprudenza Piano del Consumatore Legge n. 3/2012 | Sovraindebitamento Legge n. 3/2012 | Giurisprudenza Accordo Sovraindebitamento Legge n. 3/2012 | 

Tribunale Torino, 07 Agosto 2017. Est. Cecilia Marino

Con la procedura di sovraindebitamento deve ritenersi applicabile la falcidia dell’iva e degli altri tributi ex art. 7 l. 3/12. La sindacabilità da parte del giudice circa la sussistenza dei crediti comporta di effettuare nel procedimento una valutazione sommaria analoga a quello previsto dall’art. 176 l.f. 

Anche nel sovraindebitamento deve ritenersi applicabile la falcidia dell’iva e degli altri tributi ex art. 7 l. 3/12 in quanto la sentenza della Corte di Giustizia del 7.4.2016 esprime un principio di carattere generale, immediatamente applicabile a tutte le procedure che regolano l’uscita di un soggetto da una situazione di incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni

Si ritiene che, in caso della contestazione di un credito da parte del debitore, il giudice debba effettuare nel procedimento una valutazione sommaria in modo analogo a quello previsto dall’art. 176 l.f. in materia di concordato.

Ciò significa che potrà escludere un credito solo quando appaia altamente probabile la sua infondatezza sulla base di una valutazione necessariamente sommaria; diversamente nel caso specifico dell’accordo il credito dovrà essere ammesso provvisoriamente al voto e la somma che spetterebbe al titolare del credito dovrà essere oggetto di accantonamento.

Download Sentenza:  Tribunale Torino, 07 Agosto 2017. Est. Cecilia Marino

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