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May 31, 2018 |
Giurisprudenza Usura su Finanziamenti | Indeterminatezza del tasso |
Tribunale di Ancona, sanzione n. 889, del 31 maggio 2018. Est. Roberta Casoli
L’errata indicazione dell’ISC o del TAEG comporta la nullità della clausola afferente gli interessi e quindi il ricalcolo al tasso Bot secondo l’art. 117, comma 6 TUB.
L’errata indicazione dell’ISC o del TAEG comporta l’applicabilità dell’art. 117, comma 6 TUB. La sanzione quindi non è la nullità dell’intero contratto, ma della singola clausola afferente gli interessi pattizi che comporta il ricalcolo degli stessi al tasso Bot.
Download Sentenza: Tribunale di Ancona, sanzione n. 889, del 31 maggio 2018. Est. Roberta Casoli
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