Tribunale di Bari, del 31 ottobre 2016, Dott. Ruffino
Il Giudice con questa sentenza ritiene che nel costo complessivo del credito deve computarsi il compenso per l’estinzione anticipata e gli interessi moratori. Se sono convenuti interessi usurari nulla è dovuto a titolo di interessi
La verifica della usurarietà di un contratto di finanziamento nella specie mutuo ipotecario, va condotta osservando il principio di omnicomprensività, sicché vanno inclusi nel TEG anche gli interessi di mora e la penale per l'anticipata estinzione, ancorchè si tratti di costi solo eventuali. A favore di tale conclusione depone non solo il dato letterale dell'art. 644 c.p., ma anche la considerazione che, dal punto di vista funzionale, il fatto che il c.d. tasso soglia sia fissato in una misura sensibilmente superiore a quella del TEGM (il 50% in più secondo, la previsione originaria; il 25% in più con un ulteriore margine aggiuntivo di 4 punti percentuali, secondo la previsione attuale) serve proprio a tener conto di variabili inerenti al singolo rapporto, variabili tra le quali ben potrebbe rientrare anche l'inadempimento e la connessa applicazione degli interessi moratori convenzionalmente pattuiti.
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