Tribunale di Benevento, ordinanza n. 865/2016 del 11 maggio 2016 (accoglimento totale), Est. Camera di Consiglio
Gli interessi moratori debbono considerarsi ricompresi nella determinazione del tasso soglia, il concetto trova la sua sostanziale definizione all’interno dell’art. 644 c.p. nella parte in cui definisce il limite legale (c.d. tasso soglia), oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Il tenore letterale dell’art. 644 del codice penale nella parte in cui dichiara “usurari” interessi a qualunque titolo promossi o convenuti indipendentemente dal momento del loro pagamento, fa ricomprendere all’interno della valutazione dell’usurarietà ogni elemento economico a carico del mutuatario.
(…) “Il tasso soglia per come costruito dalla norma, rappresenta il limite massimo entro il quale può concretamente muoversi l’autonomia privata nella determinazione di tutte le voci economiche, anche quelle che appartengono alla patologia del contratto (…) accertata la necessaria inclusione del tasso moratorio, il superamento del tasso soglia determina la gratuità del mutuo”.
Download allegati: Tribunale di Benevento, ordinanza n .865/2016 del 11 maggio 2016 (accoglimento totale), Est. Camera di Consiglio