Tribunale di Benevento, sentenza n. 2883 del 25 ottobre 2016, Est. Genovese A.
L’interesse moratorio deve essere confrontato con il tasso soglia al momento della stipula per la sua natura di costo del finanziamento. In riferimento al perfezionamento della fattispecie penale, non rileva che la prestazione patrimoniale imposta sia eventuale oppure no. La legge penale per il tramite rinvio al tasso soglia fissa un limite al costo del credito oltre il quale si delinea il reato di usura.
“(..) circa il momento della valutazione, vi sono diverse opzioni di cui una, attribuisce rilevanza all’interesse moratorio ai fini della valutazione dell’usurarietà del prestito già al momento della conclusione del contratto (sulla base della legge di interpretazione autentica dell’art. 644 c.c., la quale afferma che ai fini dell’applicazione della citata previsione e 1815 del c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o convenuti a qualunque titolo indipendentemente dal momento del loro pagamento)”
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