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Mar 6, 2018 |
Giurisprudenza Usura su Finanziamenti | Insussistenza Anatocismo nel Piano di Ammortamento alla Francese | Il tasso di mora non comporta l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi | 

Tribunale di Bologna, sent. n. 20222 del 6 Marzo 2018. Est. Alessandra Arceri

La legittimità del sistema di ammortamento alla francese rispetto al divieto di cui all’art. 1283 c.c. è stata riconosciuta dall’ unanime giurisprudenza di merito. La diversità funzionale degli interessi moratori e corrispettivi non autorizza una mera operazione addizionale tra gli stessi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, il tasso di mora ha quindi un’autonoma funzione. Validità del tasso floor quando la clausola risulta sottoscritta, di contenuto chiaro e perfettamente determinato

La legittimità del sistema di ammortamento alla francese rispetto al divieto di cui all’art. 1283 c.c. è stata costantemente affermata in giurisprudenza. Si ha anatocismo, soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo.  Il c.d. ammortamento alla “francese” non comporta alcuna violazione dell’art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati solo sul capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma pagati come quota interessi della rata di rimborso.

Con riferimento alla cumulabilità tra interessi moratori e corrispettivi al fine di apprezzare il T.S.U, tale sentenza non sancisce il principio di cumulabilità dei tassi ai fini della verifica del tasso soglia, limitandosi al contrario, ad affermare l’applicabilità anche agli interessi moratori delle disposizioni previste dalle norme antiusura. La nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi.

E’ valida la c.d. clausola floor, espressamente approvata dal mutuatario quando la stessa è espressa in modo chiaro e cristallino tanto da non lasciare il dubbio, neppure al mutuatario più inesperto, sulle conseguenze di un mutuo a tasso variabile, che quella pattuizione avrà nel corso della vita del rapporto in quanto non volta all’acquisizione di un vantaggio illecito per l’Istituto di Credito.

Download Sentenza:  Tribunale di Bologna, sent. n. 20222 del 6 Marzo 2018. Est. Alessandra Arceri

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