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Jul 13, 2017 |
Giurisprudenza Usura su Finanziamenti | Il tasso di mora comporta anche l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi | 

Tribunale di Como, sentenza n. 1088 del 13 luglio 2017. Est. Paola Parlati

Il tasso di mora a prescindere dalla concreta applicazione, deve considerarsi ai fini della valutazione dell'usurarietà. Conversione forzosa del mutuo da oneroso a gratuito.

La Sentenza fa chiarezza in relazione alla considerazione degli interessi di mora ai fini della valutazione dell'usurarietà.

Richiamando l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, sia di legittimità che di merito, secondo cui ai fini dell’usura si rileva il momento in cui la clausola usuraria è convenuta in sede di stipula, il giudice dispone la non debenza di interessi, siano essi corrispettivi o moratori, sanzionando la pattuizione usuraria del tasso moratorio con la nullità degli interessi ai sensi dell’art. 1815. Chiarisce che lo stesso mutuatario non abbia mai subito, nel corso del rapporto dedotto in giudizio, l'applicazione degli interessi moratori, dovendo l'usurarietà del tasso essere valutata con riferimento al momento in cui il tasso sia stato promesso o convenuto, anche se non concretamente applicato

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