Tribunale di Como, sentenza n. 1088 del 13/07/2017, Est. Dott.ssa Parlati
Legittimità della clausola floor in mancanza di pattuizione scritta
Il consulente tecnico di parte attrice cita la banca, parte convenuta, deducendo la mancata pattuizione della clausola “floor” in un contratto di mutuo in cui si prevede una opzione di scelta tra tasso di interesse fisso e variabile e di conseguenza considerare nullo il contratto de equo, ex art. 1418c.c. Il Giudice respinge la richiesta in quanto “a fronte della clausola floor, risulta pattiziamente accordata al mutuatario la facoltà, al termine del primo triennio di ammortamento del mutuo e con successiva periodicità bi o triennale, di scegliere se optare per il tasso fisso o quello variabile, e ciò nell’esclusivo interesse del mutuatario medesimo, posto nelle condizioni di scegliere periodicamente le condizioni di miglior favore, con il conseguente ripristino dell’equilibrio contrattuale..”
Tribunale di Como, sentenza n. 1088 del 13/07/2017, Est. Dott.ssa Parlati