Tribunale di Como, sentenza n. 4271 del 10 ottobre 2016, Est. Dott. Petronzi
In mancanza dell’effettiva verifica delle condizioni economiche finanziarie del correntista è illegittima la segnalazione a sofferenza alla centrale dei rischi effettuata dalla banca inoltre, l’istituto di credito prima di effettuare un’eventuale segnalazione deve necessariamente informare il cliente al fine di consentirgli la predisposizione di misure atte ad evitare la segnalazione.
“(…) La segnalazione di una posizione in sofferenza non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, nel significato sopra indicato. Inoltre, tale segnalazione implica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale del cliente, non essendo sufficiente la sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente (Cass. 12626/2010)(..)”
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