Tribunale di Cremona n. 472013 del 17 aprile 2014
Le semplificazioni e agevolazioni di cui l’imprenditore agricolo eventualmente goda sul piano civile e tributario non producono alcuna deroga alla disciplina della crisi da sovraindebitamento.
Nel caso di specie il Giudice ha ritenuto inammissibile la proposta di accordo presentata da una società agricola, ai sensi dell’art. 7 comma 2 lettera d) in quanto non è stata fornita, nemmeno dietro richiesta di integrazioni, la documentazione necessaria ad una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale. I ricorrenti non avevano infatti prodotto tale documentazione sul presupposto che, trattandosi di società agricola semplice, non erano obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Decisiva appare tuttavia nella decisione anche la mancanza dell’attestazione di fattibilità da parte dell’OCC.