Tribunale di Fermo, sentenza n. 172 del 01 marzo 2018. Est. M. Diodato
Il Tribunale accoglie la domanda dell’attore, accerta e dichiara che il mutuo esaminato contenga pattuizioni usurarie in caso di estinzione anticipata e di decadenza del beneficio del termine e ne dispone la conversione in mutuo gratuito ex art. 1815 c.c.
È dunque sufficiente la presenza teorica di uno scenario con effetti usurari per considerare le pattuizioni con le sanzioni di cui all’art. 1815 c.c., ciò a prescindere che l’usurarietà sia stata concretamente applicata, in quanto l’art. 1815 (come interpretato dal D.L. 394/00) pone un divieto di pattuizione e non solo di applicazione in concreto. Qualora il tasso risulti usurario, al momento in cui lo stesso sia stato promesso o convenuto, ne consegue la conversione del mutuo da oneroso a gratuito.
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