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Mar 17, 2021 |
Indeterminatezza del tasso |
Tribunale di Firenze, Sentenza n. 704 del 17 marzo 2021, Giudice E. Carloni
Nei contratti di Leasing, la sola pattuizione del tasso nominale (TAN) con la mancata indicazione del tasso di attualizzazione (detto anche tasso Leasing) previsto dalla normativa Banca d’Italia implica la violazione di quanto disciplinato dall’art.117 TUB ed il conseguente ricalcolo ai tassi sostituiti.
- L’art.117 TUB, nei commi IV e VIII, prevede che nei contratti è obbligatorio indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora ed inoltre che Banca d'Italia può prescrivere un contenuto tipico determinato per specifiche tipologie di contratto. A tal fine, i contratti difformi sono considerati nulli.
- La Banca d’Italia, con provvedimento del 29/07/2009 prevede che “per i contratti di leasing finanziario in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”.
- “Dalla lettura congiunta di tali disposizioni di legge e regolamenti consegue che un contratto di leasing che non riporti un tasso interno di attualizzazione (come da definizione sopra citata), in luogo del tasso di interesse, debba ritenersi nullo ai sensi del comma VIII dell’art. 117 TUB, riportando un contenuto difforme da quello prescritto dalla Banca d’Italia. Inoltre, quanto sopra dedotto costituisce altresì violazione del comma IV dell’art. 117 T.U.B., essendosi quantomeno verificata una violazione della normativa di trasparenza che ha determinato l’assenza di una veritiera indicazione del tasso dell’operazione finanziaria.”
Download Sentenza: Tribunale di Firenze, Sentenza n. 704 del 17 marzo 2021, Giudice E. Carloni
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