Tribunale di Mantova, sent. n. 41, 17 Gennaio 2018. Est. Francesca Arrigoni
Nullità del contratto per assenza di forma scritta
E’ pacifica l’esistenza dell’obbligo di forma ad substantiam in relazione ai contratti di finanziamento, ex art. 117 TUB (esteso anche ai contratti di credito al consumo, ex art. 124 TUB nella versione ratione temporis applicabile alla presente fattispecie) ed all’eccezione formulata dagli opponenti, circa il disconoscimento della conformità della copia del finanziamento prodotto da controparte unitamente al ricorso monitorio rispetto all’originale, la mancata produzione in giudizio dell’originale del documento disconosciuto, comporta la nullità del contratto di prestito personale per difetto di forma scritta.
Download Sentenze: Tribunale di Mantova, sent. n. 41, 17 Gennaio 2018. Est. Francesca Arrigoni