Tribunale di Massa, sentenza del 21 Dicembre 2017. Est. Provenzano
La mancata produzione del contratto scritto recante la pattuizione dei tassi d’interesse rende applicabili i tassi legali ex art. 1284 c.c. e non i tassi BOT ex art. 117 TUB. È possibile disporre ctu contabile anche in assenza di estratti conti integrali. L’adeguamento della Delibera CICR 9/02/2000 necessità della approvazione scritta specifica del correntista
Si ravvisa l’applicabilità del disposto imperativo di cui all’art. 1284, comma 3 c.c., che regola - proceda ad l’applicazione degli interessi ad un tasso legale in carenza della relativa necessaria stipulazione in forma scritta ad substantiam del contratto di conto corrente e successivamente ex art. 117 Tub (cfr. Cass. n. 11466/2008, Trib. Torino, n. 450/2010, Trib. Lecce, 16.12.2009, App. Napoli, n. 1514/2008).
L’esercizio dell’azione di ripetizione del correntista non presuppone necessariamente la produzione di tutti gli estratti conto integrali del rapporto, ben potendosi disporre CTU contabile anche in presenza di lacune documentali. L’ipotesi quindi che non risultino prodotti tutti gli estratti conto, non consente di negare l’accesso alla CTU, non potendosi comunque escludere che l’ausiliario del Giudice possa, attraverso la consultazione dei documenti disponibili, ricostruire comunque l’evoluzione contabile del conto corrente.
Per i contratti accesi prima dell’entrata in vigore della Delibera CICR 9/02/00, l’adeguamento alla pari periodicità trimestrale previsto dalla Delibera richiede necessariamente la specifica approvazione scritta del correntista
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