Sentenza Tribunale di Milano n. 16873 del 16 febbraio 2017, Est. Dott. F. Ferrari
Considerata la mancanza di un valido termine di raffronto è irrilevante la verifica dell’interesse di mora per il superamento del tasso soglia
La verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori risulta preclusa dalla mancanza di un termine di raffronto, ossia di un tasso soglia che sia coerente con il valore che si vuole raffrontare, difatti il Ministero delle Finanze non effettua una rilevazione di un TEGM specifico per gli interessi di mora. Non risulta quindi possibile procedere ad una quantificazione in termini “oggettivi” dell’interesse usurario per gli interessi di mora pattuito contrattualmente, fermo restando la possibilità che tali interessi possano essere riconosciuti comunque come usurari in chiave soggettiva, ossia laddove, richiamando quanto dettato dall’art. 644 c.p., si dimostri che siano stati pattuiti in termini tali da creare una sproporzione delle prestazioni, approfittando delle condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del debitore.
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