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Oct 24, 2017 |
Il tasso di mora non rileva usura | 

Tribunale di Milano, sentenza n. 9977 del 5 ottobre 2017, Est. Maddaloni

La pretesa di sommare, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, gli interessi corrispettivi e quelli di mora non abbia alcun fondamento giuridico e matematico. 

I primi si applicano soltanto sul capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di leasing, mentre i secondi soltanto sul capitale scaduto e non pagato, in sostituzione di quelli corrispettivi.

Anche nel caso di previsione di interessi moratori oltre il limite della legge 108/1996, da ciò non conseguirebbe la gratuità del contratto ma solo la non debenza di tali accessori che non si estende anche agli interessi corrispettivi data la natura e finalità diversa dei primi.

Sino a quando il  Ministero  delle  Finanze non  disporrà una  rilevazione  di un TEGM specifico per gli interessi di mora, per questi non sia possibile una determinazione oggettiva del limite oltre il quale divengono usurari.

Premesso che l’eventuale nullità del patto relativo agli interessi di mora non potrebbe estendersi alla diversa clausola che determina gli interessi corrispettivi, trattandosi di pattuizioni tra loro distinte, aventi natura e rispondenti a finalità diverse, e quindi, anche nel caso di previsione di interessi moratori oltre il limite della legge 108\1996, da ciò non conseguirebbe la gratuità del contratto ma solo la non debenza di tali accessori, osserva il tribunale come il principio, secondo il quale anche gli interessi di mora possono essere pattuiti in misura usuraria, affermato non solo dalla Suprema Corte (sentenza 350 del 2013), ma anche dalla Corte Costituzionale (sentenza 29 del 2002), che in tal modo interpretano il d.l. 394 del 2000, che, con riferimento alla disciplina dell’usura ha fatto espresso riferimento agli interessi a qualunque titolo convenuti, merita certamente di essere condiviso.

Va tuttavia rilevato come il tasso soglia istituito dalla legge 108\96 al fine di rendere oggettiva la nozione di usura, viene allo stato rilevato trimestralmente con esclusivo riferimento ai tassi corrispettivi.

Nessuna rilevazione viene eseguita per gli interessi di mora, che hanno una natura ontologicamente diversa da quella degli interessi corrispettivi, posto che sono destinati ad essere applicati solo in via meramente eventuale, nel caso di inadempimento della parte debitrice, ed hanno una funzione non corrispettiva ma risarcitoria del danno derivante al creditore, si che la loro quantificazione dipende da una serie di fattori non direttamente collegate al costo del denaro, che al contrario è il parametro che verosimilmente maggiormente influenza la determinazione del corrispettivo per l’erogazione del credito.

Mancando, come detto, qualsiasi rilevazione ufficiale per gli interessi di mora, sarebbe privo di giustificazione logica e giuridica, assumere come parametro il TAEG rilevato per gli interessi corrispettivi, trattandosi di due entità non omogenee.

Deve pertanto ritenersi che sino a quando il Ministero delle Finanze non disporrà una rilevazione di un TEGM specifico per gli interessi di mora, per questi non sia possibile una determinazione oggettiva del limite oltre il quale divengono usurari.

Esclusa la possibilità di accertare il carattere oggettivamente usurario dei detti interessi con il confronto con il tasso soglia rilevato per gli interessi corrispettivi, ne discende l’infondatezza sia della domanda dell’attrice diretta ad accertare la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi di mora, sia di quella diretta ad accertare la conseguente gratuità del contratto ed a ottenere la restituzione di tutti gli interessi versati alla concedente.

Il metodo di ammortamento “alla francese” non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, posto che questi vengono comunque calcolati sulla somma capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.

Ciascuna rata comprende il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce. Gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale e cioè sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata precedente, ed unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.

Download Allegati: Tribunale di Milano, sentenza n. 9977 del 5 ottobre 2017, Est. Maddaloni

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