Tribunale di Pavia, ordinanza n. 7486/2014 del 8 settembre 2016 (accoglimento totale), Est. Dot. Pirola A.
E’ onere dell’istituto di credito sollevare l’eccezione di prescrizione, indicando con grado di determinatezza quanto più verosimile quali rimesse hanno valenza solutoria. Inoltre, qualora nel contratto vi sia per la determinazione dell’interesse passivo una clausola generica di rinvio agli usi su piazza, tale clausola è da considerarsi nulla e pertanto il saldo dovrà rideterminarsi applicando al ricalcolo degli interessi il tasso legale per i periodi antecedenti il 10.3.1992 ed il bot per i successivi.
“La determinazione dei versamenti di carattere solutorio non può essere espletata dal consulente tecnico d’ufficio, in quanto quest’ultima è a carico di chi formula l’eccezione, in tal caso l’istituto di credito…(…) inoltre, qualora il ricorrente sollevi contestazioni in merito alla correttezza delle procedure contabili secondo il dettato dell’art. 1832 c.c. , non può incorrere in decadenza”
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