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Jul 5, 2016 |
Orientamento Contrario | 

Tribunale di Pesaro sentenza n. 527/2016, del 5 luglio 2016, Est. Dott. Storti

Ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori. Naturalmente, la verifica del superamento del tasso soglia sulla pattuizione dei tassi va effettuata tanto sul tasso corrispettivo quanto sul moratorio, considerando quest’ultimo come maggiorazione tan del corrispettivo.

“Il tribunale di Pesaro definitivamente pronunciando: accerta e dichiara non dovuta alcuna somma a titolo di interessi in relazione ai due contratti di mutuo stipulati tra gli attori e la banca convenuta in data 5.5.2005 e 29.06.2006. Condanna gli attori a versare alla convenuta una somma pari alla differenza tra le somme ricevute in forza dei contratti di mutuo e quanto versato dagli stessi a titolo di rate fino alla data del precetto, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di notifica del precetto del saldo”.

Download allegati: Tribunale di Pesaro sentenza n. 527/2016, del 5 luglio 2016, Est. Dott. Storti

 

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