Tribunale di Pistoia, sentenza n. 921 del 20 ottobre 2016, Est. D.ssa Curci
Accolta l’eccezione di nullità parziale dei contratti di conto corrente per usurarietà dei tassi praticati, usurarietà acclarata previa inclusione nel calcolo del T.E.G. delle commissioni di massimo scoperto in concreto praticate.
“(…) Occorre evidenziare che, prima delle modifiche di cui al D.L. 6.12.2011 n. 201 (che ha introdotto l’art. 117 bis t.u.b.), la commissione di massimo scoperto, in difetto di qualsivoglia definizione normativa e di chiari inquadramenti dogmatici, non ha avuto una uniforme applicazione nella prassi bancaria, venendo computata, a volte, sull’importo dell’affidamento accordato e, cioè, sulla somma messa dalla banca a disposizione del correntista indipendentemente dal suo utilizzo, a volte, sul picco massimo dell’affidamento in concreto utilizzato dal correntista nell’arco del trimestre, a volte, sullo "scoperto di fatto utilizzato, in assenza di un affidamento accordato oppure oltre l’importo del fido concesso”.
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